EFFETTI DELLA CESSIONE DI AZIENDA SUI CONTRATTI DI AGENZIA IN ESSERE

  Dal punto di vista strettamente giuridico è possibile esaudire l’argomento (gli effetti di un trasferimento del ramo d’azienda del preponente sui contratti d’agenzia in essere sottoscritti dal medesimo preponente) mediante il rinvio all’art. 2558 del codice civile ed alle numerose e concordi pronunce della Corte di Cassazione in materia.

   Il citato articolo 2558 del codice civile (rubricato “Successione nei contratti”), al primo comma, prevede che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

   Con tale norma il legislatore ha voluto stabilire che, in caso d’alienazione d’azienda, l’acquirente subentra -automaticamente- nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa, a meno che si tratti di contratti aventi carattere personale e fatta salva l’ipotesi in cui tra acquirente ed alienante siano intervenute differenti pattuizioni.

   Con l’applicazione del meccanismo di sub-ingresso automatico dell’acquirente di cui all’art. 2558 c.c., ed al fine di garantire il corretto funzionamento dell’azienda venduta ed il mantenimento della sua unità economico funzionale, si verifica una vera e propria successione dell’acquirente in tutti i contratti a suo tempo stipulati dall’alienante, prescindendo dal consenso dei contraenti ceduti (in tal caso gli agenti).

   Le eccezioni a tale regola sono quelle sopra accennate:
1) il caso che si tratti di contratti aventi carattere personale.
Per tale ipotesi, tuttavia, nonostante un animato dibattito dottrinario, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che nei contratti di Agenzia subentra in maniera automatica ed in applicazione dell’art. 2558 c.c. l’acquirente dell’azienda (tra le altre si veda la sentenza della Cassazione Civile n. 21678 del 16.11.2004 con la quale la Corte ha affermato che: “nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell’azienda preponente –i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell’art. 2558 c.c. e non dell’art. 2112 relativo al lavoro subordinato– ove concorrano il requisito obiettivo della continuità dell’azienda come entità economica organizzata dall’imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell’azienda, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza).
2) l’ipotesi che tra acquirente ed alienante siano intervenute differenti pattuizioni.
In tal caso, è possibile che nel contratto che sigilla il trasferimento dell’azienda l’acquirente e l’alienante abbiano volontariamente derogato alla norma che prevede la successione in automatico.

   Sempre in relazione al trasferimento d’azienda del preponente ed all’ipotesi di successione automatica nel contratto di cui all’art. 2558 c.c., al comma secondo, è previsto che “il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa”.
   Pertanto, l’effetto di automatico subentro nel contratto (indipendentemente dalla volontà del terzo agente) è parzialmente mitigato dal diritto previsto in capo a quest’ultimo di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa che, evidentemente, deve essere dimostrata dall’agente stesso.

   Sempre in materia di Agenzia, la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 21445 del 12/10/2007) ha ravvisato fattispecie di giusta causa idonea a giustificare il recesso da parte dell’agente se il cessionario (“nuova proprietà”) non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto (il cessionario non mostrava di offrire, secondo le risultanze di bilancio e dell’allegata relazione del collegio sindacale, sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale).
   In altri casi si è ravvisata la giusta causa i mutamenti dell’organizzazione aziendale del preponente connessi al trasferimento dell’azienda (come il mancato trasferimento di elementi aziendali influenti sulla qualità dei prodotti).

   Va, infine, ricordato, che ai sensi dell’art. 2558, ultimo comma, c.c., le medesime disposizioni si applicano anche all’affitto di azienda.

   Concludendo, alla luce dell’analisi codicistica e giurisprudenziale recente, i trasferimenti/affitti d’azienda dei preponenti provocherebbero un automatico passaggio di tutti i contratti d’agenzia in essere in capo all’acquirente a meno che ciò non venga espressamente escluso dai contratti di cessione/affitto d’azienda tra acquirente ed alienante.

   Resterebbe in capo all’agente la teorica possibilità di ricorrere, entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, al recesso dal contratto per giusta causa (i casi giurisprudenziali sono quelli sopra citati) che, tuttavia, dovrebbe essere lo stesso agente a dover dimostrare.

   Bologna, 19 marzo 2018

Studio Legale Sorrenti

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