Informativa Deontologica

Il presente sito è stato realizzato in conformità agli articoli 17 e 35 del nuovo Codice Deontologico Forense –approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014–, nonché nel rispetto del D.Lgs. 70/2003 emanato in attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

L’attivazione del presente sito è stata comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’anno 2011.

L’autore, Giuseppe Sorrenti, è avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 1997 (al n. 3794) ed è il responsabile del sito ai sensi dell’articolo 35 del Codice Deontologico Forense.

Lo stesso (nonché i suoi collaboratori avvocati e praticanti) s’impegna a fornire prestazioni e servizi nel pieno rispetto delle norme deontologiche e in conformità alle tariffe forensi così come previste dal D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Il presente sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello Studio Legale e non contiene informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

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Articolo 17 –INFORMAZIONE SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE–

  1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Articolo 35 –DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE–

  1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
  9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso
  10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
  11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
  12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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