BREVE ANALISI GIURIDICA DEL CONTRATTO DI AGENZIA
con particolare attenzione alle novità normative in materia e con specifico riguardo al nuovo AEC Industria del 30/07/2014”
Il contratto di agenzia – che s’instaura quando “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” – è un contratto tipico disciplinato dal codice civile (art. 1742 e segg.) e dalla contrattazione collettiva (oggi attraverso gli Accordi Economici Collettivi, cd. AEC).
L’ultimo AEC –settore Industria– è entrato in vigore il 1° settembre 2014. E’ stato stipulato tra le associazioni rappresentative dei preponenti e degli agenti del settore industriale e della cooperazione. Sostituisce quello del 20/02/2002.
Una delle maggiori novità introdotte dall’AEC Industria del 2014 riguarda le variazioni di zona. E’ necessario, tuttavia, specificare che quando si fa riferimento alle variazioni di zona s’intendono anche variazioni di territorio, clientela, prodotti e provvigioni che il preponente opera in via unilaterale al contratto di agenzia.
A tal riguardo, il nuovo AEC Industria del 30/07/2014 prevede che le variazioni che implicano riduzioni del 5% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione siano di lieve entità e possono essere comunicate all’agente per iscritto anche senza preavviso. Per quelle di media entità (riduzioni oltre il 5% e fino al 15%) il preavviso scritto deve essere di 2 mesi (ovvero 4 mesi per i monomandatari). Infine, per quelle di rilevante entità (riduzioni superiori al 15%), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Tuttavia, tali termini di preavviso con cui comunicare dette variazioni sono derogabili con accordo scritto tra le Parti.
L’AEC 2014 ha esteso anche alle variazioni di media entità la possibilità per l’agente di non accettare la variazione medesima. La disciplina del “rifiuto” trova, quindi, oggi applicazione per le variazioni di media e rilevante entità. Si è voluto così valorizzare l’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la possibilità di procedere a variazioni unilaterali del contratto ma a fronte di determinati limiti all’utilizzo di tale facoltà. Resta, invece, sostanzialmente inalterata la disciplina del rifiuto delle variazioni. A fronte della comunicazione della variazione da parte della preponente, l’agente ha facoltà di non accettare la variazione medesima entro 30 giorni dalla sua comunicazione. È stato chiarito che il termine ha carattere perentorio e, pertanto, successivamente ai 30 giorni l’agente non potrà più avvalersi della facoltà di “rifiutare” la variazione di media o rilevante entità. Qualora l’agente comunichi tempestivamente la volontà di non accettare la variazione, la comunicazione della proposta di variazione unilaterale da parte del preponente deve intendersi quale preavviso ai fini della cessazione del rapporto di agenzia. La cessazione si ritiene, in tal caso, avvenuta su iniziativa della casa mandante con conseguente salvezza del diritto dell’agente alla relativa indennità di fine rapporto.
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Altra modifica introdotta dall’AEC del 2014 è legata alla natura inderogabile dell’obbligo dell’agente di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.
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Inoltre, l’AEC ha rideterminato in 30 giorni il termine allo scadere del quale si considerano accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine trasmesse dall’agente al preponente. Si ricorda che, in ogni caso, tale disciplina assume carattere cedevole dal momento che opera solamente nel caso in cui il contratto individuale di agenzia non abbia previsto un diverso termine per l’accettazione o il rifiuto delle proposte d’ordine.
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Altra novità introdotta dall’AEC riguarda l’attività accessoria di riscossione da parte dell’agente per conto della preponente. E’ importante che tale attività venga svolta effettivamente in maniera occasionale dall’agente, altrimenti è necessario riconoscere allo stesso una provvigione separata od un compenso aggiuntivo in forma non provvisionale. A tal proposito, spesso il contratto di agenzia lascia facoltà all’agente di riscuotere per conto del preponente. Se tale attività fosse svolta in modo non occasionale dall’agente, a quest’ultimo andrebbe riconosciuto un compenso aggiuntivo.
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Per quanto concerne il conto delle provvigioni, si consideri che il nuovo AEC Industria del 30/07/2014 contempla l’obbligo d’invio del conto delle provvigioni entro 30 gg. dalla scadenza del termine di ciascun trimestre col relativo pagamento. In caso di contestazioni del conto provvisionale (e dei relativi importi), le eventuali ulteriori somme andranno versate entro 30 gg. dalla definizione della controversia. Relativamente, alle provvigioni spettanti all’agente per trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, restando fermo il principio secondo cui l’agente deve relazionare dettagliatamente al preponente (già previsto nel precedente AEC del 2002), l’agente avrà diritto (nuovo AEC Industria 2014) alla provvigione per gli affari conclusi nei 6 mesi successivi allo scioglimento (nella versione precedente il periodo era di 4 mesi).
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Per quanto concerne la cessazione del rapporto d’agenzia e il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del preponente, il nuovo AEC Industria del 30/07/2014 ha previsto che in caso di mancato rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge, la relativa indennità di mancato preavviso debba essere computata tenuto conto di tutte le somme maturate (non più solo di quelle liquidate) dall’agente in dipendenza del contratto di agenzia, ivi comprese, dunque, le provvigioni e gli "altri corrispettivi" maturati dall’agente, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
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Infine, è stata radicalmente riformata dall’AEC Industria del 30.07.2014 la materia sull’indennità di fine rapporto. In primis, è stata modificata l’indennità meritocratica (dovuta in caso di apporto di nuovi clienti ovvero incremento degli affari, in modo sensibile, con quelli esistenti, e che da ciò derivino sostanziali vantaggi per il preponente, anche successivi alla cessazione del rapporto) portando a riconoscere agli agenti - attraverso meccanismi di calcolo estremamente complessi - cifre assai più vicine al massimo di legge (un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque anni - art. 1751 c.c.). Rimangono fermi (cioè da corrispondere all’Agente) il FIRR (indennità di risoluzione del rapporto) e l’indennità suppletiva di clientela riconosciute all’Agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari (le cui quantificazioni rispecchiano quelle dei precedenti AEC). Da ultimo, sempre ai sensi del nuovo AEC del 2014, nel caso in cui l’indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma delle altre due indennità (FIRR ed indennità suppletiva di clientela), l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela; se l’indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle altre due indennità, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita dalla somma tra FIRR, indennità suppletiva ed indennità meritocratica (quest’ultima calcolata al netto della somma del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela).
Bologna, 8 marzo 2018 Studio Legale Sorrenti